Il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: "I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art2 · fonte del testo