L'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 9 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: "Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui e' cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere. L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, e' visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso. Quando residui inabilita' permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneita' fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art3 · fonte del testo