L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato. La revoca del certificato e' comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
