E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee. La pubblicita' di cui al comma precedente e' esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione. Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicita' impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che regolano la pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.

Testo vigente dal 14 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;132~artunico · fonte del testo