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L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza e' attribuito dalle autorita' che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto. Non e' consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori. L'incarico di funzioni di qualifica superiore di piu' livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza puo' essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, per quello di concetto degli uffici e per quello direttivo, il provvedimento viene adottato dal direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale, dai direttori compartimentali o dai direttori dei servizi. Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete - dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico - lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennita' non pensionabile. Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purche' tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni. L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
