La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la Direzione provinciale delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per coloro che vengono iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla iscrizione al Fondo stesso.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1963, n. 307

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La L. 2 marzo 1963, n. 307, ha disposto (con l'art. 97, comma 5) che "Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, per la presentazione della domanda di riscatto dei servizi, di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' riaperto per la durata, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 13 aprile 1963

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