Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.
Testo vigente dal 27 novembre 1950
Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.
Testo vigente dal 27 novembre 1950
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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;904~art1 · fonte del testo