Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si la fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate accertate per l'esercizio 1949-50 con la legge 28 luglio 1950, n. 568 (quinto provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Testo vigente dal 27 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;904~art4 · fonte del testo