Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5 la Sezione tecnico-industriale dell'Ente e' dotata dei seguenti mezzi patrimoniali
tolto: a) le attivita' nette finali dell'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana;
tolto: b) le attivita' nette finali della gestione di liquidazione del Consorzio per l'industria solfifera siciliana;
tolto: c) un contributo annuo dello Stato per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1940-41.
tolto: Detto contributo e' stabilito nella cifra di lire quattro milioni per ciascuno degli esercizi dal primo al quinto e di lire un milione per ciascuno degli esercizi dal sesto al decimo.
tolto: Il Banco di Sicilia, attraverso la sua Sezione di credito minerario, istituita con R. decreto-legge 25 marzo 1927-V, n. 435, e' autorizzato a concedere mutui e prestiti per ricerche di nuovi giacimenti solfiferi, sia a favore della Sezione tecnico-industriale predetta e sia a favore di aziende minerarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art6 · fonte del testo