Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. 707 parole tolte, 20 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190), sono modificati come appresso:
tolto: Art. 2. - Al punto 1° viene aggiunto, in ultimo, il seguente comma:
tolto: «L'indennita' di buonuscita, non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, si prescrive».
tolto: Il punto 2° e' modificato come appresso:
tolto: «2° a sussidiare fino al 18° anno di eta' gli orfani degli agenti stabili morti in attivita' di servizio o dopo la cessazione di questo e degli agenti in prova morti in attivita' di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale».
tolto: L'ultimo comma dell'art. 2 e' modificato come segue:
tolto: «Quando per determinate concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilita' al lavoro, questa deve dipendere da cause morbose, deve risultare gia' esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'«a carico dell'agente», questa sara' accertata dal Comitato dell'Opera, che decidera' in proposito inappellabilmente».
tolto: Art. 3. Il 5° comma e' modificato come segue:
tolto: «Quando l'indennita' di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a lire 6000, la parte eccedente verra' ridotta a tre quarti»,
tolto: Il 7° e l'8° comma sono modificati come segue:
tolto: «I sussidi temporanei di cui ai punti 2° e 4° dell'art. 2 saranno di:
tolto: L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 persona
tolto: L. 804 oppure di L. 624 all'anno per 2 persone
tolto: L. 936 oppure di L. 720 all'anno per 3 persone
tolto: L. 1056 oppure di L. 816 all'anno per 4 persone
tolto: L. 1176 oppure di L. 912 all'anno per 5 persone
tolto: L. 1308 oppure di L.1008 all'anno per 6 persone
tolto: L. 1428 oppure di L. 1104 all'anno per 7 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.
tolto: «Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 e di L. 96 quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato o di altre casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria».
tolto: Il 15° comma e' modificato come segue:
tolto: «Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilita', borse di studio a favore degli orfani degli agenti di cui al punto 2° dell'art. 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere gia' superato il 18° anno alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a universita' o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento».
tolto: Il 17° comma e' modificato come segue:
tolto: «Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:
tolto: da L. 660 a L. 800 per le elementari;
tolto: da L. 1000 a. L. 1500 per le scuole medie di primo grado, industriali di 1° e 2° grado, od altre equivalenti;
tolto: da L. 1300 a L. 1800 per le scuole medie di 2° grado industriali di 3° grado od altre equivalenti;
tolto: da L. 3000 a L. 4000 per le universita' o istituti superiori anche se l'interessato sia inscritto a scuole o Corsi di perfezionamento».
tolto: Art. 4. - La lettera a) e' modificata come segue:
tolto: «a) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati per cause, diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale».
tolto: Art. 5. - Il comma 2° e' modificato come segue:
tolto: «L'Opera potra' erogare annualmente una somma non superiore a L. 100,000 in sussidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizio e di congiunti bisognosi di agenti morti in attivita' di servizio o dopo la cessazione di questo»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1927-12-22;2685~art1 · fonte del testo