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Dopo l'art. 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 17-bis. - "Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualita':

  • a)per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sara' cosi' ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;
  • b)per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 5 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore. I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero. Ciascuna Commissione e' composta da:
  • a)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, presidente;
  • b)un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • c)un critico d'arte;
  • d)due critici cinematografici;
  • e)un regista;
  • f)un autore di documentari. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria. Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico. La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un asino. Chi abbia fatto parte della Commissione non puo' farne parte per i due anni successivi. Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bilancio e nero, e' in facolta' della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori. I membri dei Comitato per il cortometraggio, di cui all'art. 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo. La funzione di segretario della Commissione sopraindicata e' assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto. Il pagamento dei premi e subordinato all'accertamento da parte, della Societa' italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche.

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 30 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art17 · fonte del testo