Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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6 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004. 401 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Dopo l'art. 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 17-bis. - "Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualita':
tolto: a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sara' cosi' ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;
tolto: b) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film. I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale. Ciascuna Commissione e' composta da:
tolto: a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente;
tolto: b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;
tolto: c) un critico d'arte;
tolto: d) due critici cinematografici;
tolto: e) un regista;
tolto: f) un autore di documentari. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria. Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico. La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un asino. Chi abbia fatto parte della Commissione non puo' farne parte per i due anni successivi. Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bilancio e nero, e' in facolta' della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1960aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. tolto: 1565. La funzione di segretario della Commissione sopraindicata e' assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto. Il pagamento dei premi e subordinato all'accertamento da parte, della Societa' italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche. aggiunto: 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art17 · fonte del testo