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Dopo l'art. 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 17-bis. - "Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualita':

  • a)per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sara' cosi' ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;
  • b)per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film. I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale. Ciascuna Commissione e' composta da:
  • a)un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente;
  • b)un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • c)un critico d'arte;
  • d)due critici cinematografici;
  • e)un regista;
  • f)un autore di documentari. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria. Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico. La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un asino. Chi abbia fatto parte della Commissione non puo' farne parte per i due anni successivi. Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bilancio e nero, e' in facolta' della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1960, N. 1565. La funzione di segretario della Commissione sopraindicata e' assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto. Il pagamento dei premi e subordinato all'accertamento da parte, della Societa' italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche. 11a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 1965, n. 1213

11a

La L. 4 novembre 1965, n. 1213 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualita', la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1 gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico". Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1965".

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1961 al 12 novembre 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 novembre 1965, n. 1213

    La L. 4 novembre 1965, n. 1213 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualita', la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1 gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico". Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1965".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art17 · fonte del testo