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Dopo l'art. 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 20-bis. - "I film nazionali lungometraggi, cortometraggi o di attualita', rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei Comitati di esperti alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica ed artistica. Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria e' ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 13 gennaio 1961
