Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1961 al 6 febbraio 2004. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'art. 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 20-bis. - "I film nazionali lungometraggi e di attualita', rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica, ed artistica. Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria e' ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art19 · fonte del testo