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Dopo l'art. 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' aggiunto il seguente articolo: Art. 20-bis. - "((I film nazionali lungometraggi e di attualita', rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica, ed artistica)). 7 Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria e' ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1960, n. 1565
7La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1961 al 6 febbraio 2004
