Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1956 al 13 gennaio 1961. Leggi il testo vigente →

L'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Sono istituiti presso la Presidenza, del Consiglio dei Ministri tre Comitati: uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualita'; ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. "Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. "Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente. "I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati. "Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario".

Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 13 gennaio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art3 · fonte del testo