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L'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "((Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualita', ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria)). 7 "Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. "Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente. "I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati. "Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1960, n. 1565
7La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1961 al 12 novembre 1965
