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L'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo due Comitati, uno per i film a lungometraggio e uno per i film di attualita', ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria. 7 "Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. "Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente. "I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati. "Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario". 11a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1960, n. 1565
7La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".
L. 4 novembre 1965, n. 1213
11aLa L. 4 novembre 1965, n. 1213 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualita', la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1 gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico". Ha inoltre disposto (con l'art. 61, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1965".
Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004
