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La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata. 6 7 8 9 10 11

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1959, n. 1097

6

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 22 dicembre 1959, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film".

L. 22 dicembre 1960, n. 1565

7

La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

L. 20 dicembre 1961, n. 1311

8

La L. 20 dicembre 1961, n. 1311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1962".

L. 27 luglio 1962, n. 1053

9

La L. 27 luglio 1962, n. 1053 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1993, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e ha effetto a partire dal 1 luglio 1962".

L. 14 febbraio 1963, n. 76

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La L. 14 febbraio 1963, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi ad eccezione dell'articolo 29 - le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria - compresi i film a disegni animati - che viene ridotta al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1 aprile 1963 al 30 giugno 1964".

L. 11 agosto 1964, n. 694

11

con decorrenza dal 1 luglio 1964

La L. 11 agosto 1964, n. 694 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, e 14 febbraio 1963, n. 76".

Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 6 febbraio 2004

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1964

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1963 al 21 agosto 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 1964, n. 694

    La L. 11 agosto 1964, n. 694 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, e 14 febbraio 1963, n. 76".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art43 · fonte del testo