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La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata. 6 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1959, n. 1097

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con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 22 dicembre 1959, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film".

L. 22 dicembre 1960, n. 1565

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La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1961 al 23 dicembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1959 al 13 gennaio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1960, n. 1565

    La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art43 · fonte del testo