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La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1959, n. 1097
6con decorrenza dal 1 luglio 1959
La L. 22 dicembre 1959, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1959 al 13 gennaio 1961
