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L'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Per l'ammissione alle provvidenze previste nella nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualita', deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa, muniti di adeguata attrezzatura tecnica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potra' concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma. Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potra' tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura".
Testo in vigore dal 18 agosto 1956 al 13 gennaio 1961
