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L'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Per l'ammissione alle provvidenze previste nella nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualita', deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa, muniti di adeguata attrezzatura tecnica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potra' concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma. ((Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potra', tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film, salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo)). 7 Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1960, n. 1565

7

La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1961 al 6 febbraio 2004

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1956 al 13 gennaio 1961. 32 parole aggiunte.

… scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potra'aggiunto: , tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del filmaggiunto: , salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1960, n. 1565

    La L. 22 dicembre 1960, n. 1565 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le norme di cui ai precedenti articoli hanno effetto a partire dal 1 gennaio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art8 · fonte del testo