Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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4 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1961 al 6 febbraio 2004. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dal seguente: "Per l'ammissione alle provvidenze previste nella nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualita', deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa, muniti di adeguata attrezzatura tecnica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potra' concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma. Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potra', tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film, salvo i casi in cui il film medesimo risponda a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale, da accertarsi con deliberazione degli organi competenti del Ministero del turismo e dello spettacolo. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;897~art8 · fonte del testo