[1]Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, ne' per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.
[2]Alla scadenza del prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.
[3]La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 1000.
[4]L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, e' esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
