[1]I monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti; per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.
[2]Un commissario e' nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame; l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.
[3]Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvedera' alla nomina dei due commissari.
[4]I commissari durano in ufficio due anni, e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.
[5]Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del Comune.
[6]L'amministrazione del Monte registrera' in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avra' facolta' di prenderne visione e copia.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
