[1]Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro gli agricoltori indicati nell'art. 13 e per gli scopi seguenti:

[2]1° per la coltivazione;

[3]2° per la raccolta;

[4]3° per le sementi;

[5]4° per i concimi;

[6]5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide; 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

[7]I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento.

[8]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

[9]L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art19 · fonte del testo

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