Oltre le L. 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate pei lavori di cui agli articoli 42, 43 e 44, e' assegnata la somma di L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando cosi' autorizzata pei lavori stessi la complessiva maggiore spesa di L. 15,000,000.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
