[1]Le tabelle D e E sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.
[2]E' pero' in facolta' del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessita', senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
