[1]L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 puo' essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Societa' cooperative di produzione e lavoro.
[2]Ai Consorzi, che gia' siano o fossero regolarmente costituiti fra Societa' cooperative di produzione e lavoro, puo' essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purche' l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.
[3]Potra' pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.
[4]Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Societa' od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneita', stabilita' e solvibilita' per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
