[1]La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 46, 47 e 48 sara' ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.
[2]Saranno considerati come interessati:
- a)per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboschimento propriamente detto, le Provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.
[3]Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sara' dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;
- b)per le bonificazioni le Provincie ed i proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.
[4]Il contributo a carico di questi sara' cosi' diviso: dodici e mezzo per cento a carico della Provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che gli verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.
Testo vigente dal 7 agosto 1907
