[1]E' autorizzata la maggiore spesa di L. 5,938,900 in aggiunta a quella di L. 8,268,100 ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333, per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di prima categoria.

[2]Il fondo complessivo di L. 14,207,000 sara' stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924. Nelle citate tabelle D ed E sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.

Testo vigente dal 7 agosto 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;562~art48 · fonte del testo

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