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[1]Sono abrogati gli articoli 5, 17, 36 e 37 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

[2]Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art11 · fonte del testo