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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire, integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art12 · fonte del testo