Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a dichiarare, con la procedura di cui all'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 287, la decadenza dei prestiti dopo trascorsi tre anni dalla data del provvedimento di concessione senza che le siano stati prodotti i documenti richiesti per porre i mutui in ammortamento.
[2]Per i prestiti gia' concessi, i tre anni decorrono dalla data della presente legge, salvo che trattisi di mutui che beneficiarono delle eccezionali agevolezze portate dal R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998, per i quali le dichiarazioni di cui al precedente comma potranno aver luogo dal 1° giugno 1938-XVI.
Testo in vigore dal 17 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
