Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a dichiarare, con la procedura di cui all'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 287, la decadenza dei prestiti dopo trascorsi tre anni dalla data del provvedimento di concessione senza che le siano stati prodotti i documenti richiesti per porre i mutui in ammortamento.

[2]Per i prestiti gia' concessi, i tre anni decorrono dalla data della presente legge, salvo che trattisi di mutui che beneficiarono delle eccezionali agevolezze portate dal R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1998, per i quali le dichiarazioni di cui al precedente comma potranno aver luogo dal 1° giugno 1938-XVI.

Testo in vigore dal 17 maggio 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-04-11;498~art1 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari