Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nell'art. 16, il comma aggiunto con l'art. 5, n. 1, del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Quelli di essi cui e' stata a suo tempo revocata, ai sensi del seguente art. 23, la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, rientreranno nel ruolo delle rispettive armi o corpi di provenienza, col grado che avevano all'atto della costituzione del ruolo ausiliario, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero eventualmente ottenuto nelle dette armi o corpi».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art4 · fonte del testo