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[1]Fino a quando non sia completato in ciascun grado e categoria, l'organico del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, gli ufficiali gia' iscritti a domanda in detto ruolo, i quali, alla data di pubblicazione di nuovo bando di concorso per l'ammissione nel ruolo medesimo, si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui sono gia' rivestiti, possono concorrere, con gli altri aspiranti all'ammissione nel ruolo, al conferimento del nuovo grado militare cui possono aspirare.

[2]Le relative domande devono essere presentate nei modi e nel termine stabiliti dal primo comma dell'art. 12 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e su di esse si provvede in conformita' degli articoli 13 e 17 dello stesso Regio decreto.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art15 · fonte del testo