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[1]Nell'art. 31, la lettera d), aggiuntavi con l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, e' sostituita dalla seguente:
[2]«d) professori di diritto incaricati nelle Regie universita' del Regno, con esercizio dell'incarico non inferiore a cinque anni».
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010
