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[1]Gli ufficiali interessati che intendono chiedere l'iscrizione di cui al precedente articolo, devono inoltrare, per via gerarchica, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, regolare domanda al Ministero della guerra, per il tramite della Regia avvocatura generale militare, corredata del certificato di nascita, della copia dello stato di servizio, militare debitamente aggiornata, del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista, nonche' un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dal Regio avvocato generale militare o dal Regio avvocato militare presso il tribunale militare cui sono addetti, dal quale risulti la durata del servizio prestato con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

[2]Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie militari in base a bandi o decreti Vicereali, emanati nell'Africa Orientale Italiana, devono presentare, inoltre, i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dal R. decreto-legge 30 novembre 1926-XV, n. 2334.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art9 · fonte del testo