Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica in servizio, al 31 dicembre 1939-XVIII, presso gli uffici giudiziari militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria, in applicazione dei Regi decreti-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, e successive modificazioni, ovvero di bandi e decreti Vicereali, emanati nell'Africa Orientale Italiana, e siano in possesso dei requisiti indicati nei menzionati Regi decreti-legge, possono essere iscritti, a loro domanda, col grado militare che essi gia' rivestono, nel corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, nel ruolo ordinario o in quello di riserva, secondo che abbiano l'eta' richiesta per l'ammissione, rispettivamente, nell'uno o nell'altro ruolo.
tolto: La iscrizione nella categoria magistrati e' effettuata con grado non inferiore a quello di tenente, ancorche' l'ufficiale rivesta il grado di sottotenente, o il grado corrispondente, nelle predette Forze armate dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1040~art8 · fonte del testo