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La norma dell'art. 10 del R. decreto 12 luglio 1923-I, numero 1491, e' estesa al personale di tutti gli enti di diritto pubblico che provvedono alla concessione di un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, nonche' agli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto o l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.
Testo in vigore dal 31 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
