Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1946 al 16 dicembre 2009. 219 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le norme relative a concessioni di pensione per danni di guerra, contenute nell'art. 69, terzo comma, del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e successive disposizioni, sono modificate come segue:
tolto: Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra rimangono in vigore le norme dell'art. 4, lettere a) e b) del testo unico sul risarcimento dei danni di guerra, approvato can decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.
tolto: E' concessa pensione anche nei casi di morte e di invalidita' per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese del nemico.
tolto: Per il resto si applicano a tali pensioni le disposizioni vigenti sulle pensioni di guerra in quanto applicabili. Le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura e' quella stabilita dalle tabelle D, H, L, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidita', cumulo e supplementari con le norme che ne regolano la concessione ai militari non combattenti e loro congiunti.
tolto: Per la concessione nella misura intera a favore dei genitori, collaterali ed avi e' necessario che il richiedente abbia subito la perdita dei necessari mezzi di sussistenza, e per la concessione in misura ridotta che abbia subito una notevole diminuzione di essi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1196~art1 · fonte del testo