Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 504 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

tolto: 1. Art. 7. - Nel secondo capoverso l'alinea c) modificato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, e' sostituito dal seguente:

tolto: «a) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa».

tolto: 2. L'art. 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, numero 1218, e' sostituito dal seguente:

tolto: «Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

tolto: a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

tolto: b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dello statuto.

tolto: «Della parte rimanente, il 4,50 per cento sara' cosi' ripartito:

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: a) il 0,75 per cento al Consiglio di amministrazione, nello proporzioni che saranno stabilite dallo stesso Consiglio;

tolto: b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico nelle proporzioni e con le modalita' fissate dal Consiglio di amministrazione.

tolto: «Degli utili residuali una meta' potra' eventualmente essere devoluta ai sensi dell'art. 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonche' alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo art. 24, l'altra meta' sara' versata al Tesoro dello Stato».

tolto: 3. Art 24 - a) ai capoversi 5, 6 e 7, sono sostituiti i seguenti: «La cessione e' fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.:

tolto: «Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sara' depurata della quota parte delle spese di incasso.

tolto: «La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

tolto: «Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sara' stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e sara' applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII».

tolto: b) Dopo il capoverso settimo e' aggiunto il seguente:

tolto: «L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art1 · fonte del testo