Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nel territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita, di qualsiasi categoria, e' vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte la provvigione di acquisto.

tolto: E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

tolto: Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art2 · fonte del testo