Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nel territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita, di qualsiasi categoria, e' vietato di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte la provvigione di acquisto.
tolto: E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.
tolto: Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art2 · fonte del testo