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[1]I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) le generalita' del trasgressore; 2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata: 3) l'esposizione sommaria, dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

[2]Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa Italiana.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art14 · fonte del testo