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[1]Contro il provvedimento del Ministro per le corporazioni e' ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

[2]La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri e' incaricato di eseguirle in via sommaria.

[3]Il giudizio della Corte e' dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetta ad alcun gravame.

[4]Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

[5]Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art15 · fonte del testo