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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonche' delle successive disposizioni modificative ed integrative.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 giugno 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Ricci - Ciano - Teruzzi - Grandi - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art17 · fonte del testo