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[1]Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'art. 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

[2]La stessa pena e' comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

[3]In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di 12 mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sara' emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i 12 mesi successivi costituira' giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

[4]Il personale revocato o licenziato non potra' essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo art. 7.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;761~art6 · fonte del testo