Il limite di somma contenuto nell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato. Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando cio' che da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000.

Testo vigente dal 23 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1833~art2 · fonte del testo